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  • Ma cos'è questa crisi?

    <p>&nbsp;Il 27 agosto 2007 si delineava l'incubo delle salsicce (sausage nightmare). Oggi segnali divergenti e contraddittori illustrano statisticamente e comportamentalmente lo stato del ciclo economico. fonti istituzionali, private, controllate, collegate, correlate o indipendenti (poche), forniscono con continuit&agrave; dati che alimentano speranze e delusioni.</p>
    Giuseppe Guglielmo Santorsola | 30.08.2010 | Economia | Approfondimenti
  • Agency Ratings, Market Implied Ratings e Corporate Bonds.

    <p>Assignment per l'esame di Mercati e Intermediari Finanziari del Corso in Economia e Gestione Aziendale della SDA Bocconi.</p> <p>Team: Nicola Dario, Claudio Gregori e Enrico Pol.</p> <p>Oggetto dell'Assignment:</p> <p>Il vostro capo vi ha appena consegnato alcune tabelle Bloomberg e vi chiede di predisporre un rapporto volto a&nbsp; chiarirgli le idee circa&nbsp; l&rsquo;utilizzo e il significato delle informazioni fornite in tali tabelle. Al vostro capo non &egrave; infatti chiaro quanto il lavoro svolto dalle agenzie di rating per la valutazione del rischio di credito si rispecchi nelle valutazioni espresse dal mercato. In particolare, esprime perplessit&agrave; circa le differenze di rendimento che si manifestano tra titoli di caratteristiche finanziarie e rating equivalente (Fiat vs Renault; Kraft vs RCI banque).</p> <p>&nbsp;</p>
    Nicola Dario | 20.07.2010 | Investimenti | Approfondimenti
  • Banche ed Euro nella relazione del Governatore

    <p>&nbsp;Queste note rappresentano la trentesima occasione per il sottoscritto di commento alle Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia sulle riviste facenti capo al sistema della Cooperazione di Credito (SiNaDi e Dirigenza Bancaria).&nbsp;</p> <p>Un'esperienza di grande interesse personale e spero anche per i lettori. Nel periodo si sono succeduti tre Governatori, i primi due per 12 anni e il terzo - al momento - per la sesta volta.</p>
    Giuseppe Guglielmo Santorsola | 06.07.2010 | Banche | Approfondimenti
  • RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE - CORPORATE RESTRUCTURING: LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL

    <p><b><b><span style="font-size: 8pt">Maurizio Galardo</span></b><br /> <b><i><span style="font-size: 8pt">Avvocato, <br /> </span></i></b><b><i><span style="font-size: 8pt">Studio Legale Galardo &amp; Venturiello</span></i></b><br /> <b><span style="font-size: 8pt"><a href="mailto:info@galardoventuriello.it">info</a></span></b><a href="mailto:info@galardoventuriello.it"><b><span style="font-size: 8pt">@galardoventuriello.it</span></b><b><span style="font-size: 8pt"><br /> <a href="http://www.galardoventuriello.it">www.galardoventuriello.it</a><br /> </span></b><b><span style="font-size: 8pt">phone: 333.3890683</span></b></a></b> <p><b>Il legislatore ha disciplinato degli strumenti che consentono all&rsquo;imprenditore di gestire lo stato di crisi, superando le difficolt&agrave; e consentendo la continuazione dell&rsquo;attivit&agrave; d&rsquo;impresa.</b></p> <p>L&rsquo;introduzione ad opera del legislatore, nella legge fallimentare novellata (R.D. 267/1947 e succ. modd.), di alcuni istituti giuridici, volti a favorire il superamento delle situazioni di crisi, riguardanti imprese in difficolt&agrave;, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall), la transazione fiscale (art. 182 ter), i piani di risanamento attestati (art. 67 comma 3 lett. d), nonch&egrave; la modifica della disciplina della procedura di concordato preventivo (artt. 160 l. fall), ha aperto degli spazi importanti, per la realizzazione di operazioni di ristrutturazione, dirette al salvataggio delle imprese in crisi, consentendo cos&igrave; di &nbsp;evitare l&rsquo;apertura di una procedura di fallimento.</p> <div>Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in particolare, costituiscono un&rsquo;evoluzione degli accordi di salvataggio utilizzati in passato, per il superamento delle situazioni di crisi che avevano coinvolto gruppi industriali di dimensioni medio &ndash; grandi, (ad. es. Cameli, Belleli, Ferruzzi, Montedison ecc.) e riflette le esperienze degli ordinamenti di alcuni Paesi stranieri, in particolare, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, in cui si &egrave; affermata da tempo la tendenza a favorire procedure dirette in primo luogo al risanamento delle imprese in crisi, anzich&egrave; la loro liquidazione.</div> <div>Il modello straniero di riferimento pi&ugrave; importante, &egrave; rappresentato dalla procedura di <i>Reorganization, </i>disciplinata nel <i>Chapter 11, </i>della legge fallimentare degli Stati Uniti d&rsquo;America, procedura utilizzata di recente per il salvataggio di <i>Lehman Brothers</i> e di <i>Chrysler. </i></div> <div>Con l&rsquo;introduzione nel nostro ordinamento degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis) e pi&ugrave; in generale con la valorizzazione degli istituti volti a favorire il salvataggio delle imprese in crisi, &egrave; stata estesa a tutti gli imprenditori commerciali, rientranti nell&rsquo;ambito di applicazione dell&rsquo;art. 1 l.fall., la possibilit&agrave; di attuare delle tecniche di ristrutturazione del debito, in passato sperimentate con successo, soltanto da imprese di dimensioni rilevanti.</div> <div>Recentemente il Tribunale di Milano ha omologato diversi accordi di ristrutturazione tra cui quelli riguardanti alcune societ&agrave; dello gruppo Gabetti S.p.a., altri accordi di ristrutturazione sono stati omologati dai Tribunali di Ancona, Brescia, Rimini; importanti operazioni di ristrutturazione, attuate di recente, hanno interessato le societ&agrave; Ferretti S.p.a., Pininfarina, e Aedes.</div> <div>Alcuni, tra i principali aspetti problematici, che sotto il profilo legale, occorre affrontare nella realizzazione della ristrutturazione, riguardano l&rsquo;individuazione delle modalit&agrave; concrete con cui attuare la riduzione dell&rsquo;indebitamento, la negoziazione del piano di ristrutturazione con i diversi creditori, il coinvolgimento e la gestione dei rapporti con i <i>player </i>della crisi d&rsquo;impresa, quali banche e altri finanziatori, fondi di <i>private equity, ecc.</i></div> <div>L&rsquo;impresa ha adesso, la massima autonomia nella predisposizione dell&rsquo;accordo di ristrutturazione, il quale potr&agrave; contenere tra l&rsquo;altro, una clausola&nbsp;in forza del quale i creditori si impegnano a non chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore, eventualmente condizionata alla regolare omologazione dell&rsquo;accordo da parte del tribunale. Si potr&agrave; prevedere la parziale rinuncia al credito, la concessione di dilazioni di pagamento, la rideterminazione o lo stralcio degli interessi maturati, l&rsquo;emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione, la cessione di <i>asset</i>; l&rsquo;attribuzione ai creditori, di strumenti finanziari partecipativi, nonch&eacute; la conversione dei crediti vantati da questi in capitale sociale, attraverso la tecnica, ammessa dalla giurisprudenza, della sottoscrizione dell&rsquo;aumento di capitale, attraverso la compensazione del credito vantato nei confronti della societ&agrave;.</div> <div><span>Inoltre, quasi sempre, viene prevista l&rsquo;erogazione di nuovi finanziamenti, &nbsp;a garanzia dei quali potr&agrave; essere richiesta la concessione di garanzie reali o personali.</span></div> <div>L&rsquo;introduzione ad opera del legislatore, nella legge fallimentare novellata (R.D. 267/1947 e succ. modd.), di alcuni istituti giuridici, volti a favorire il superamento delle situazioni di crisi, riguardanti imprese in difficolt&agrave;, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall), la transazione fiscale (art. 182 ter), i piani di risanamento attestati (art. 67 comma 3 lett. d), nonch&egrave; la modifica della disciplina della procedura di concordato preventivo (artt. 160 l. fall), ha aperto degli spazi importanti, per la realizzazione di operazioni di ristrutturazione, dirette al salvataggio delle imprese in crisi, consentendo cos&igrave; di &nbsp;evitare l&rsquo;apertura di una procedura di fallimento.</div> <div>Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in particolare, costituiscono un&rsquo;evoluzione degli accordi di salvataggio utilizzati in passato, per il superamento delle situazioni di crisi che avevano coinvolto gruppi industriali di dimensioni medio &ndash; grandi, (ad. es. Cameli, Belleli, Ferruzzi, Montedison ecc.) e riflette le esperienze degli ordinamenti di alcuni Paesi stranieri, in particolare, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, in cui si &egrave; affermata da tempo la tendenza a favorire procedure dirette in primo luogo al risanamento delle imprese in crisi, anzich&egrave; la loro liquidazione.</div> <div>Il modello straniero di riferimento pi&ugrave; importante, &egrave; rappresentato dalla procedura di <i>Reorganization, </i>disciplinata nel <i>Chapter 11, </i>della legge fallimentare degli Stati Uniti d&rsquo;America, procedura utilizzata di recente per il salvataggio di <i>Lehman Brothers</i> e di <i>Chrysler. </i></div> <div>Con l&rsquo;introduzione nel nostro ordinamento degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis) e pi&ugrave; in generale con la valorizzazione degli istituti volti a favorire il salvataggio delle imprese in crisi, &egrave; stata estesa a tutti gli imprenditori commerciali, rientranti nell&rsquo;ambito di applicazione dell&rsquo;art. 1 l.fall., la possibilit&agrave; di attuare delle tecniche di ristrutturazione del debito, in passato sperimentate con successo, soltanto da imprese di dimensioni rilevanti.</div> <div>Recentemente il Tribunale di Milano ha omologato diversi accordi di ristrutturazione tra cui quelli riguardanti alcune societ&agrave; dello gruppo Gabetti S.p.a., altri accordi di ristrutturazione sono stati omologati dai Tribunali di Ancona, Brescia, Rimini; importanti operazioni di ristrutturazione, attuate di recente, hanno interessato le societ&agrave; Ferretti S.p.a., Pininfarina, e Aedes.</div> <div>Alcuni, tra i principali aspetti problematici, che sotto il profilo legale, occorre affrontare nella realizzazione della ristrutturazione, riguardano l&rsquo;individuazione delle modalit&agrave; concrete con cui attuare la riduzione dell&rsquo;indebitamento, la negoziazione del piano di ristrutturazione con i diversi creditori, il coinvolgimento e la gestione dei rapporti con i <i>player </i>della crisi d&rsquo;impresa, quali banche e altri finanziatori, fondi di <i>private equity, ecc.</i></div> <div>L&rsquo;impresa ha adesso, la massima autonomia nella predisposizione dell&rsquo;accordo di ristrutturazione, il quale potr&agrave; contenere tra l&rsquo;altro, una clausola&nbsp;in forza del quale i creditori si impegnano a non chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore, eventualmente condizionata alla regolare omologazione dell&rsquo;accordo da parte del tribunale. Si potr&agrave; prevedere la parziale rinuncia al credito, la concessione di dilazioni di pagamento, la rideterminazione o lo stralcio degli interessi maturati, l&rsquo;emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione, la cessione di <i>asset</i>; l&rsquo;attribuzione ai creditori, di strumenti finanziari partecipativi, nonch&eacute; la conversione dei crediti vantati da questi in capitale sociale, attraverso la tecnica, ammessa dalla giurisprudenza, della sottoscrizione dell&rsquo;aumento di capitale, attraverso la compensazione del credito vantato nei confronti della societ&agrave;.</div> <div>Inoltre, quasi sempre, viene prevista l&rsquo;erogazione di nuovi finanziamenti, &nbsp;a garanzia dei quali potr&agrave; essere richiesta la concessione di garanzie reali o personali.</div> <div>&nbsp;</div> </p>
    Avv. MAURIZIO GALARDO | 22.05.2010 | Diritto | Approfondimenti
  • Deri-devil o Deri-angel?

    <p>&nbsp;Non &egrave; utile commentare casi specifici in poco spazio. E' invece possibile proporre qualche considerazione:&nbsp;</p> <p>1) I derivati sono un prodotto standardizzabile oppure necessariamente da accostare, rispetto al cliente, al suo rischio e ai suoi tempi ed orizzonti? Come &egrave; statisticamente possibile una cos&igrave; sproporzionata condizione a favore dei contraenti clienti? Come &egrave; possibile che i contratti siano esattamente identici per tutti i clienti nello stesso momento temporale e ci&ograve; fin dal 2000?</p> <p>[.....]</p>
    Giuseppe Guglielmo Santorsola | 11.05.2010 | Finanza | Approfondimenti
  • Autoregressive conditional moments in VaR estimate with Gram-Charlier and Cornish-Fisher expansions

    <p style="text-align: justify">La necessit&agrave; di cogliere la rischiosit&agrave; implicita nelle attivit&agrave; finanziarie comporta l&rsquo;utilizzo di modelli quantitativi in grado di rappresentare correttamente le dinamiche dei fattori di rischio sottostanti. Nel paper viene proposto un modello di Value at Risk (VaR) in cui le stime di varianza, asimmetria e curtosi sono funzione di modelli autoregressivi condizionati di tipo Garch. L&rsquo;utilizzo della distribuzione di Gram-Charlier consente la stima dei parametri dei processi mediante il metodo della massima verosimiglianza e l&rsquo;impiego dell&rsquo;espansione di Cornish-Fisher permette il calcolo del VaR con formula chiusa. Il modello proposto pu&ograve; rappresentare un contributo interessante in tema di modelli interni in ambito Basilea II e Solvency II (in corso di approvazione).<br /> <b>Abstract</b>:&nbsp; The paper proposes a model to compute value at risk by means of Gram-Charlier and Cornish-Fisher expansions. In this model VaR is a function of conditional mean, volatility, skewness and kurtosis where all the moments are computed via a time-varying dynamic. An appropriate form of Gram-Charlier density is used to estimate the parameters of the equations proposed for the first four autoregressive conditional moments. Since skewness and kurtosis appear directly as parameters in the functional form of the density, it is possible to estimate simply the third and fourth moments with the maximum likelihood method. By interpreting the VaR as the quantile of future asset values conditional on current information, a Cornish-Fisher expansion is used to compute VaR as a function of the first four conditional moments that appear directly in the VaR formula. The main goal of the present analysis is to confirm some stylised facts of financial data such as volatility clustering, asymmetry and fat-tails.<br /> An evaluation of the predictive performance of four conditional moments in VaR computation context is provided in the last part of the paper.<br /> <b>Reference</b>:&nbsp; <i>Russo, V. (2009) - Autoregressive conditional moments in VaR estimate with Gram-Charlier and Cornish-Fisher expansions &ndash; International Journal of Risk Assessment and Management - Vol. 11, Nos. 1/2, pp.67&plusmn;87<br /> </i></p>
    Vincenzo Russo | 06.05.2010 | Risk Management | Approfondimenti
  • MY FAIR CUSTOMER

    L'attenzione di studiosi americani di diverse aree scientifiche si è dedicata negli ultimi mesi verso l'educazione finanziaria del risparmiatore (un giurista, Lauren Willis e l'economista Siegel in particolare). Il primo sostiene che è inutile, il secondo che, se incompleta, è dannosa. Il tema è stato successivamente ripreso anche da Banca d'Italia, Cosob e Anasf e da uno studio di Patti Chiari.
    Giuseppe Guglielmo Santorsola | 30.04.2010 | Formazione | Approfondimenti
  • Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

    La Banca d’Italia il 29 luglio 2009 ha emanato in via definitiva, dopo una fase di consultazione con il mercato iniziata nel mese di marzo, la nuova disciplina in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Essa sostituirà la precedente in vigore dal 2003, con l’obiettivo di creare un Testo Unico sulla Trasparenza Bancaria.
    Giuseppe Guglielmo Santorsola | 20.04.2010 | Approfondimenti
  • Quale I per i Pigs?

    Una crisi di natura reale colpisce alcuni paesi di Eurolandia, mentre alcune economie emergenti riprendono in modo anticipato e con ritmi elevati. Gli acronimi dei primi ricordano la parola PIGS (maiali), mentre quelli dei secondi la parola BRIC (cianfrusaglie); basterebbe una K per proporre BRICK (mattone).
    Giuseppe Guglielmo Santorsola | 08.04.2010 | Economia | Approfondimenti
  • Gli intermediari di assicurazione

    Il contesto economico italiano è stato a lungo caratterizzato da una limitata propensione verso il settore assicurativo, soprattutto nell’ottica della protezionedel rischio demografico (vita/morte). Nell’arco degli ultimi venti anni si è assistito invero, ad una forte evoluzione, sia di natura strutturale che di natura strettamente commerciale. Resta un peso percentuale rispetto al PIL fortemente contenuto rispetto ad altri paesi, ponendo l’Italia circa quindici posizioni al di sotto del suo ruolo in quanto a potenza economica mondiale (espressa in termini di PIL). E’ certamente opportuno approfondire le ragioni di questa condizione, anche perchè sono molteplici le esigenze sociali in campo previdenziale, sanitario e di protezione dai rischi. Le Compagnie di Assicurazione hanno certamente allargato il ventaglio dei servizi da offrire, limitato in origine, quasi esclusivamente alla RC Auto, al tempo negli anni ‘70, favorita dall’obbligatorietà imposta dalla Legge, che poneva quale fine sociale la tutela dei assicurati dalle gravi ed onerose conseguenze degli incidenti d’auto. Si pensi che, fino al 2003, circa il 50% delle polizze attive era di RC auto. Ciò era dovuto peraltro, anche ad una scarsa propensione dei consumatori a stipulare polizze se non quelle obbligatorie ed all’abbondanza percepita della protezione “statale” e/o “pubblica” in materia di assistenza previdenziale e sanitaria. L’evoluzione economica, sociale e giuridica ha inciso profondamente nell’ambito dei servizi assicurativi, se si considera solamente che già il sistema del Welfare ha dettato l’esigenza nella collettività di far ricorso al sistema delle pensioni integrative, che garantiscano un tenore di vita analogo al precedente, durante l’età della pensione. Ciò ha veicolato le scelte delle Assicurazioni nel predisporre nuovi servizi finanziario &#8208; assicurativi, di natura in tal caso previdenziale, che soddisfacessero tale esigenza. Accanto alla previdenza obbligatoria si è perciò sviluppata la previdenza integrativa insieme ad un incremento notevole della domanda di polizze vita, dotate peraltro di alcune formule innovative, progressivamente sempre più strutturate, slegate dal puro caso morte, poco appetibile sotto il profilo commerciale.
    Giuseppe Guglielmo Santorsola | 30.03.2010 | Assicurazioni | Approfondimenti